Lo statuto dell'Associazione
Titolo I
Scopo-Oggetto
ART.1 L'associazione e' un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, a carattere volontario e democratico, basato su principi solidaristici, religiosi e di aggregazione sociale. Non persegue finalita' di lucro.
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonche' fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge.
ART.2 Lo scopo principale dell'associazione e' quello di promuovere attivita' culturali, sportive, turistiche e ricreative, contribuendo in tal modo alla crescita culturale, civile e religiosa della comunita' in cui si opera.
L'associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potra' compiere tutte le operazioni, mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterra' opportune.
Titolo II
Soci
ART.3 Il numero dei soci e' illimitato. Puo' divenire socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di eta'; indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professionale.
Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, condividendo le finalita' del presente statuto, intendono partecipare alle attivita' organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle stesse.
I minori di diciotto anni possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in assemblea.
Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione dello statuto, il godimento di tutti i diritti civili e il rispetto della civile convivenza.
ART.4 Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.
ART.5 Entro trenta giorni dalla presentazione, il Consiglio prendera' in esame le domande di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti richiesti e deliberera' sulla stessa.
Qualora la domanda venga accettata, la qualifica di socio diverra' effettiva e, previo il pagamento della quota sociale, al nuovo socio verra' consegnata la tessera sociale e il nominativo verra' annotato nel libro dei soci.
Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato potra' presentare ricorso, sul quale si pronuncera' in via definitiva l’assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.
ART.6 I soci hanno diritto a:
a) Frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione. I soci hanno diritto ha ricevere all'atto dell'ammissione la tessera sociale, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attivita', delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione, nonche' di intervenire con diritto di voto nelle assemblee
b) A riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione
c) Ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.
Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento dell'assemblea.
ART.7 Il socio e' tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello statuto e del regolamento interno, ad osservare le delibere degli organi sociali, nonche' a mantenere irreprensibile condotta civile e morale all'interno dei locali dell'Associazione. Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili.
ART.8 La qualifica di socio si perde per:
a) Decesso
b) Mancato pagamento della quota sociale
c) Espulsione e radiazione
d) Dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo
ART.9 Il Consiglio Direttivo ha la facolta' di intraprendere azioni disciplinari nei confronti
del socio, mediante (a seconda dei casi) il richiamo scritto, la sospensione temporanea o
l'espulsione o radiazione per i seguenti motivi:
a) Inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali
b) Denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci
c) L'attentare in qualche modo al buon andamento dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento
d) Il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee
e) Appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione
f) L'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovra' essere risarcito.
ART.10 Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, e' ammesso il ricorso entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima assemblea dei soci.
Patrimonio sociale e bilancio
ART.11 Il patrimonio sociale dell'Associazione e' indivisibile ed e' costituito da:
a) Beni immobili e mobili di proprieta' dell'Associazione
b) Dai contributi annuali e straordinari degli associati
c) Contributi, erogazioni e lasciti diversi
d) Da tutti gli altri proventi anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attivita' istituzionale;
Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso. Queste sono altresi' intrasmissibili.
ART.12 Il bilancio o rendiconto economico finanziario comprende l'esercizio sociale dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro il 30 Aprile successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.
Ulteriore deroga puo' essere prevista in caso di comprovata necessita' o impedimento.
Il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione che comprende l'esercizio sociale che va' dal primo Gennaio al trentuno Dicembre di ogni anno, deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'attivita' istituzionale, anche attraverso separata relazione ad esso allegata.
Il rendiconto economico finanziario, regolarmente approvato dall'assemblea dei soci, rimane affisso nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'assemblea.
ART.13 Il bilancio dovra' prevedere la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva e' vincolato alla decisione dell'assemblea di soci. Il residuo attivo di bilancio sarà devoluto in parte come fondo di riserva e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative di carattere culturale, religioso, sportivo e per nuovi impianti ed attrezzature.
L'assemblea e il Consiglio direttivo
ART.14 Partecipano all'assemblea tutti i soci che, alla data di convocazione della assemblea stessa, siano in regola con il pagamento della quota sociale. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria, e viene convocata a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data, l'ora e il luogo dell'assemblea in prima convocazione e l'ordine del giorno, nonche' la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale assemblea in seconda convocazione da esporsi in bacheca almeno dieci giorni prima da inviare ad ogni socio.
ART.15 L'assemblea sia ordinaria che straordinaria, e' regolarmente costituita alla presenza della meta' piu' uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, l'assemblea e' regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'art. 16. Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.
ART.16 Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, e' indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti.
Per delibere riguardanti lo scioglimento dell'Associazione, valgono le norme di cui all'art. 30.
ART.17 L'assemblea e' presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice-Presidente o dalla persona designata dalla assemblea stessa.
La nomina del segretario e' fatta dal Presidente dell'assemblea. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.
Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto e viene effettuata nell'ambito della riunione stessa.
Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate indicando, per le elezioni, il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle e bianche ed i voti ottenuti dai soci.
Le delibere assembleari, sia che si riferiscano ad assemblee ordinarie che straordinarie, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle assemblee dei soci, rimangano affisse nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'assemblea.
Le votazioni sempre sulla base del principio voto singolo di cui all'art. 2532 secondo comma del codice civile.
ART.18 L'assemblea ordinaria viene convocata una volta all'anno nel periodo che va dal 1 Gennaio al 30 Aprile. Essa, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 6:
a) Approva il bilancio consuntivo e preventivo
b) Approva le linee generali del programma di attivita'
c) Elegge gli organismi direttivi (Consiglio Direttivo, Collegio dei Sindaci Revisori, Collegio dei Probiviri) alla fine di mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi scelti tra i soci fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parita' di voti all'ultimo posto utile sara' eletto il socio con la maggiore anzianita' di iscrizione all'Associazione
d) Nel caso di cui sopra, elegge una commissione elettorale composta da tre membri, che lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini
e) Delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale
ART.19 L'assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario e ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci Revisori o almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto.
L'assemblea dovra' avere luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta.
Gli organismi dirigenti
ART.20 Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'assemblea dei soci e dura in carica tre (3) anni. E' composto da un minimo di cinque (5) membri ed un massimo di quindici (15) membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.
ART.21 Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni puo' avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni da esso nominate, nonche' dell'attivita' volontaria di cittadini non soci, in grado per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.
ART.22 Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:
a) Il Presidente che ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed e' il responsabile di ogni attivita' della stessa. Convoca e presiede il Consiglio.
b) Il Vice-Presidente che Coadiuva il Presidente e, in caso di impedimento di questi, ne assume le mansioni.
c) Il Segretario che cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione, redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente.
Il Consiglio puo' inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell’Associazione.
ART.23 Compiti del Consiglio Direttivo sono:
a) Eseguire le delibere dell'assemblea
b) Formulare i programmi di attivita' sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea
c) Predisporre i bilanci preventivi e consuntivi
d) Deliberare circa l'ammissione dei soci
e) Deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci
f) Stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attivita' sociali
g) Curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprieta' dell'Associazione
h) Decidere le modalita' di partecipazione dell'Associazione alle attivita' organizzate da altre Associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente statuto.
ART.24 Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessita' di ulteriore avviso e, straordinariamente, quando ne facciano richiesta almeno tre (3) consiglieri o su convocazione del Presidente.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.
Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando cio' sia richiesto da un solo consigliere. A parità di voti la decisione è a favore del voto del Presidente.
ART.25 I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre (3) riunioni consecutive decade.
Decade comunque il consigliere dopo sei (6) mesi di assenza dai lavori del Consiglio.
Il consigliere decaduto o dimissionario e' sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso alle elezioni del Consiglio; diversamente a discrezione del Consiglio.
La quota massima di sostituzioni e' fissata in un terzo dei componenti originari, dopo tale soglia il Consiglio Direttivo decade.
Il Consiglio Direttivo puo' dimettersi quando cio' sia deliberato dai due terzi dei consiglieri. Il Consiglio decaduto o dimissionato e' tenuto a convocare l'assemblea indicendo nuove elezioni entro quindici (15) giorni.
ART.26 Il Collegio dei Probiviri o dei garanti e' composto da tre (3) membri, viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze, questioni nate all'interno dell'Associazione, sulle violazioni dello statuto e del regolamento e sull'inosservanza delle delibere. Puo' deliberare l'espulsione dei soci deferiti al Collegio, ai sensi dell'art. 9.
Il Collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qualvolta le condizioni lo rendano necessario.
ART.27 Il Collegio dei Sindaci Revisori e' composto da tre (3) membri. Ha il compito di controllare tutta l'attivita' amministrativa e finanziaria dell'Associazione, nonche' di verificare l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo. Relaziona al Consiglio Direttivo e all'assemblea.
Si riunisce ordinariamente tre (3) volte l'anno (ogni quattro mesi), e straordinariamente ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il Consiglio Direttivo.
ART.28 I Sindaci Revisori ed i membri del Collegio dei garanti hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo con voto consultivo.
Restano in carica tre (3) anni e sono rieleggibili.
ART.29 Le cariche di consigliere, sindaco revisore e membro del Collegio dei garanti sono incompatibili fra di loro.
Scioglimento dell'associazione
ART.30 La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto al voto, in una assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. L'assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passivita', per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto, e comunque per scopi di utilita' generale procedendo alla nomina di uno o piu' liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci. Il patrocinio residuo che risultera' dalla liquidazione e' devoluto per fini di pubblica utilita' conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Disposizioni finali
ART.31 Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'assemblea ai sensi del codice civile delle leggi vigenti.